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ADDIO PIANO DI QUARTIERE DI SAN GIULIANO

30 novembre 2006 by Redazione

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avv. Carlo SammartanoPotrebbe “saltare” il Piano di recupero correlato al Programma denominato “Contratto di quartiere II” di San Giuliano, adottato dal Consiglio comunale di Erice, lo scorso 11 marzo 2004. A sostenerlo una nota dello stesso funzionario responsabile del procedimento che, in una nota dello scorso 31 luglio, ha dichiarato «le inadempienze del Comune … hanno reso ormai sicuramente inefficaci gli effetti della deliberazione di adozione del piano di recupero per cui, allorquando dovesse essere concesso il finanziamento del contratto di quartiere il Comune sarà comunque obbligato a procedere all’annullamento del predetto atto deliberativo».

Ci troveremmo di fronte, se si avverassero tali timori, all’ennesima negativa conclusione di un progetto presentato dal Sindaco Ignazio Sanges con «l’obiettivo di riqualificare l’area particolarmente degradata del quartiere San Giuliano, caratterizzata dalla contestuale presenza, da un lato, di diversi episodi di disordine urbanistico e marginalità sociale, dall’altro, di notevoli potenzialità per la valorizzazione e lo sviluppo della città».

Venendo meno il finanziamento pubblico, verrebbero meno, probabilmente, le «opere di urbanizzazione e l’incremento della dotazione di servizi pubblici e privati, ed un concreto incremento dell’offerta occupazionale, attraverso la localizzazione di nuove funzioni produttive, quali i nuovi complessi turistico-ricettivi».

Come si può arrivare a questa situazione? Lo spiega il Difensore Civico del Comune di Erice, avvocato Carlo Sammartano (nella foto), in una dettagliata relazione-denuncia presentata al Comune.

«L’art. 4 del bando di gara per la realizzazione nella Regione siciliana dei programmi innovativi denominati contratti di quartiere II dispone che “al fine di dare attuazione al contratto di quartiere possono essere stipulate convenzioni tra la pubblica amministrazione ed operatori privati”; peraltro, la presenza di risorse private che incrementino la dotazione finanziaria del programma costituisce condizione di particolare attenzione nella valutazione delle proposte e motivo di attribuzione di un punteggio aggiuntivo».

Al fine di ottenere maggiore punteggio nella graduatoria regionale, pertanto, si «stipulava un Accordo di Programma tra l’Amministrazione della Vetta e la Cooperativa T 83 per la edificazione di ventiquattro villette unifamiliari».

Tuttavia, secondo il Bando, era necessario che alla domanda fosse «allegato formale contratto preliminare, pur se condizionato alla realizzazione dell’opera, comprovante l’acquisto del manufatto o dei manufatti oggetto dell’intervento o provvedimento espropriativo».

Il Comune basava l’Accordo «sull’erroneo presupposto che l’area su cui era stata programmata la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica fosse di proprietà d tale cooperativa».

Ma, grazie all’opera del Difensore Civico, si scopriva che i proprietari non avevano «mai concesso» alla Cooperativa T83 «alcun titolo di disponibilità del fondo».

Sembrerebbe evidente che qualcuno abbia barato o quanto meno peccato di superficialità.

Apparirebbe certo, tuttavia, che, come ha proposto lo stesso funzionario del Comune responsabile del procedimento, si dovrà «revocare l’intero atto deliberativo di adozione del piano particolareggiato di recupero o, in subordine, di revocare parzialmente l’atto di adozione del piano nella parte in cui è stata individuata una zona destinata all’edilizia pubblica residenziale».

Nella migliore delle ipotesi il Progetto «Contratto di Quartiere San Giuliano» perderebbe “punteggio” nella graduatoria regionale, con grave pregiudizio all’ottenimento del finanziamento regionale.

Intanto, in attesa che il Consiglio decida, i proprietari dei terreni restano con i propri terreni soggetti all’applicazione delle «misure di salvaguardia», vale a dire non hanno la possibilità di disporre del proprio fondo.


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