SALVO: VOGLIO GIUSTIZIA!

Natale Salvo

Natale Salvo

TRAPANI – E’ stato, infine, presentato, da parte di Natale Salvo, il ricorso “avverso il provvedimento di “annullamento dell’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti”, deliberato con verbale n. 567 del 18 aprile 2008 del Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Sicilia”. Il ricorso ha individuato, nel provvedimento dell’Ordine, delle “deficienze” sia sotto l’aspetto procedurale che di merito.

Sotto l’aspetto procedurale si è eccepita la violazione, per “eccesso di potere”, dell’art. 21-nonies della legge 241/90, nella parte che prevede che l’annullamento (in “autotutela”, anche d’ufficio) di un atto della Pubblica Amministrazione (quale ad esempio, l’iscrizione all’Ordine) è “legittimo entro un termine ragionevole”. Non si possono ritenere – secondo il ricorrente – un “tempo ragionevole” quasi 17 mesi (dalla iscrizione all’albo, 25 gennaio 2007, alla comunicazione della cancellazione al ricorrente, 12 giugno 2008). L’art. 2, comma 3, della legge 241/90 suggerisce il termine di “di novanta giorni”.

Altra possibile violazione procedurale è riferibile agli artt. 7 e 8 sempre della legge 241/90, ovvero la violazione dei principi della partecipazione al procedimento. Come noto, infatti, a norma di legge “l’avvio del procedimento stesso é comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale é destinato a produrre effetti”.

In particolare “la sentenza n. 505/1995, quando ha trasformato i Consigli dell’Ordine dei giornalisti in veri e propri giudici amministrativi (con tutti i risvolti legati al rispetto delle procedure fissate dalla legge professionale n. 69/1963, dalla legge n. 241/1990 sulla trasparenza amministrativa e dal Codice di procedura civile)”. Sono previste, insomma, per legge, “per l’”incolpato” forme di contraddittorio e di difesa, stabilendo che i fatti gli siano specificamente “addebitati” e riconoscendo all’incolpato stesso un congruo termine, non solo per essere sentito, ma soprattutto per provvedere alla sua “discolpa” come previsto dalla norma impugnata”.

Questo passaggio, essenziale, non è assolutamente mai avvenuto. Tale formale e sostanziale violazione comporta anch’essa l’annullabilità (art. 21-octies legge 241/90) del procedimento di “cancellazione” di cui oggi si discute.

Un’ultima violazione procedurale – sempre secondo il ricorrente – farebbe capo all’art. 51 del Codice di Procedura Civile, ovvero la violazione dei principi d’imparzialità dell’Organo giudicante che, invece, potrebbe essere “affetto” da “grave inimicizia” nei confronti del ricorrente. Ciò sarebbe rilevabile sia dall’audizione del Fonte ove si giungere a chiedere di cose ininfluenti il procedimento (“Questo signore, se non ho capito male, faceva riferimento, prima all’estrema destra? Od ho capito male? – si riferisce a Salvo – o anche: “Avete partecipato entrambi a pestaggi con catene?”).

Altro motivo di “prevenzione” dell’Organo giudicante, nei confronti di Salvo, potrebbe giungere dall’esposto della collega Cinzia Bizzi che ha una forte connotazione denigratoria del ricorrente e tende in maniera forte ed evidente a metterlo in “cattiva luce” nei confronti del Consiglio dell’Ordine.

Ma il ricorso di Natale Salvo entra anche nel “merito”.

In particolare si evidenzia l’ininfluenza della qualità di proprietario del periodico ove scriveva con la regolarità dell’iscrizione all’Ordine. In proposito esistono sentenze favorevoli al Salvo (“La qualità di proprietario dl un periodico non è incompatibile con quella di giornalista” Prima sezione del Tribunale Civile e Penale di Venezia, con sentenza n.1413 del 6 maggio 1993).

Nel ricorso, ancora, al fine di dimostrare la regolarità della sua iscrizione, Salvo ribadisce che “ci troviamo con una regolare, consapevole e libera certificazione del direttore che non poteva non avere, al momento della sottoscrizione, idea dei contenuti e del valore della stessa; con una dimostrazione documentale del versamento delle ritenute fiscali sui compensi “pattuiti”; con due dichiarazioni modello 770 con cui l’Impresa editoriale certifica al fisco i compensi e le ritenute; con due dichiarazioni modello 730 con cui il ricorrente dimostra d’aver “sommato” al proprio reddito da lavoro dipendente il reddito da collaborazione con l’Impresa editoriale”.

Fino a prova contraria (denuncia di falso), questi documenti (770, e saldi F24 ritenute in esso riportati, e 730) non possono essere ignorati. E che l’ex-direttore de “La Voce Indipendente”, Dino Fonte, nell’audizione onestamente riconosce: “Esatto. Si l’ho firmato io. Perché lui avrà fatto, penso, nello scorso anno, la richiesta all’ordine dei giornalisti”.

Infine, in merito all’asserita assenza di “controllo” dell’ex-direttore Fonte, rispetto al giornale – per il ricorrente – il Consiglio ha omesso di indagare sugli “accordi tra editore e direttore responsabile”. Il direttore Fonte, all’atto dell’assunzione del proprio incarico, e pure al Consiglio nel corso dell’audizione, dichiara di “Io non seguo cosa accade a livello politico locale”. Fonte, pertanto, propone o comunque accetta, d’esser affiancato nella sua direzione (responsabile) da un “direttore editoriale” (operativo, nella persona dello stesso ricorrente). L’accordo con l’editore sta nella sua dichiarazione “sottoscrivendo che lui necessariamente, ogni qual volta stampava il giornale, mi doveva far vedere le bozze, poi volevo vedere un po’ cosa … ”.

Alla luce delle summenzionate argomentazioni Salvo chiede l’annullamento dell’annullamento dell’iscrizione all’elenco dei pubblicisti. Si resta, ora, in attesa dei tempi tecnici per l’esame del ricorso da parte del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Salvo non esclude, in caso di mancato accoglimento delle proprie tesi, il ricorso all’autorità giudiziaria.

Potrebbero interessarti anche...