Tassa di Soggiorno: TAR, alcuni Comuni sono fuori-legge

Trapani, 22 settembre 2014 – E’ illegittima l’imposta di soggiorno se il Comune che l’ha istituita non è compreso nell’elenco regionale delle località turistiche”. Sergio Trovato su “Italia Oggi” dello scorso 10 settembre riporta una notizia interessante!

L’attribuzione alla Regione del compito di predisporre gli elenchi dei Comuni abilitati ad imporre questo tributo si inquadra nel riparto di competenze tra Stato e Regioni previsto dall’articolo 117 della Costituzione”, precisa il giornalista. “E’ escluso – conclude Trovato – che possa essere l’Ente Comunale a stabilire la sua vocazione turistica”.

Ora a ribadire tale ragionamento è il TAR del Molise, con la sentenza n. 477 del 25 luglio 2014, che si riferisce al Comune di Termoli ma è certamente valida anche altrove.

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In base a quanto disposto dall’articolo 4 del Decreto Legislativo 23/2011, che ha introdotto il nuovo balzellospiega più in dettaglio “Italia Oggisolo i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni e gli Enti inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire, con delibera del Consiglio comunale, un’imposta di soggiorno”.

Per quanto la nostra Provincia, i Comuni “a vocazione turistica” inseriti del Decreto Assessorato Regione Siciliana n. 58 del 12 ottobre 2011, sono: Trapani, Favignana, Erice, Salemi, San Vito Lo Capo, Marsala, Mazara del Vallo, Castellammare del Golfo, Alcamo, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Custonaci, Buseto Palizzolo, Calatafimi-Segesta, Gibellina. Dall’elencano mancano, invece, Comuni come Valderice e Paceco.

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