Violenza sessuale completa? Sì, ma con l’attenuante

Roma, 28 settembre 2014 – Che per ogni reato siano possibili tanto delle ipotesi aggravanti o, di contro, delle attenuanti è risaputo. Tante sono le condizioni che possano indurre al compimento di un reato, diverse le modalità di svolgimento. Condizioni e modalità che, naturalmente, incidono sulla determinazione della pena.

E’, in astratto, quindi, naturale pensare che le “attenuanti” possano, da un giudice, essere rilevate anche nello svolgimento di uno dei reati più ripugnanti, la violenza sessuale. Lo prevede, peraltro, lo stesso Legislatore all’art. 609 bis del Codice Penale. Anche se è un reato che sconvolge la libertà e la dignità di una persona.

Oggi, però, ci sentiamo di dire che la sentenza della Cassazione n. 39445, presidente Aldo Fiale, depositata il 25 settembre – sia essa stessa sconvolgente e ripugnante. Non già perchè, nell’annullare una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Venezia per una violenza sessuale completa, ripetuta nel tempo, ha chiesto che lo stesso Tribunale, giustamente, nell’irrogare la pena, debba, se ci sono, valutare le ipotesi “attenuanti” ma per la maniera “fredda” e “tecnicistica” con la quale determina le ipotesi “attenuanti” che il Tribunale, nel riesame, dovrà valutare.

[ads1]Ma qui non stiamo a valutare il valore di un terreno agricolo, ma a discernere del ripugnante reato, ripetutamente subito da una vittima. Di un reato che, scrive la Corte d’Appello di Venezia, «trattandosi di una violenza carnale completanon è sussumibile fra le violenze sessuali di minore entità».

La difesa del violentatore aveva chiesto, invece, ai giudici di Cassazione, che per «per valutare la gravità di uno stupro» si tenesse conto «più che la quantità di violenza fisica esercitata, la qualità dell’atto compiuto»: si proprio l’aggettivo «qualità» è stato usato!

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, anche per precedenti «stabili approdi interpretativi di questa Corte»: scrive la Cassazione che, quindi, nel nuovo processo, si dovrà valutare «il danno arrecato» (!), «il grado di coartazione», e, infine, «l’entità della compressione della sua libertà sessuale» (!), tutte valutate «in relazione all’età della vittima» (!).

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