INFRAZIONI: CHE COSA FARE

Quella di trovare un “foglietto rosa” sul proprio parabrezza, è una delle maggiori paure degli automobilisti. Alle volte la multa, guando arriva, la si ritiene ingiustificata. Negli ultimi anni, però, le norme hanno cercato di ridurre il contenzioso legale col cittadino. Per contestare una multa, il cittadino ha tre strade: la richiesta di annullamento in autotutela allo stesso soggetto che lo ha emessa, il ricorso alla prefettura, il ricorso al giudice di Pace. Quali le potenzialità e i limiti delle tre ipotesi d’azione? In che caso si può ricorrere ad un’azione piuttosto che ad un’altra? Sono alternative l’una all’altra? Ci sono dei costi amministrativi? In che caso è opportuno – o necessario – il supporto di un legale?


Risponde l’avvocato Fabio Altese (NELLA FOTO A DESTRA), consulente legale de L’Altratrapani.

avvocato Fabio AlteseÈ opportuno premettere, preliminarmente, che il c.d. «foglietto rosa» che spesso l’automobilista trova sul parabrezza della propria auto non è altro che il «preavviso di accertamento». Trattasi di un modulo prestampato che i Vigili Urbani o gli Ausiliari del Traffico compilano nell’ipotesi in cui non sia possibile contestare immediatamente al trasgressore (di regola, ma non solo, per la sua assenza) l’infrazione alle norme del codice della strada. Nel preavviso è indicato il termine entro il quale è possibile eseguire il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata, con l’avvertimento che decorso il predetto termine sarà notificato il «verbale di accertamento».

È bene puntualizzare che AVANTI AL PREFETTO OD AL GIUDICE DI PACE POTRANNO ESSERE IMPUGNATI SOLO E SOLTANTO I VERBALI DI ACCERTAMENTO E NON ANCHE I PREAVVISI.

L’annullamento dei «preavvisi di accertamento», prima della loro conversione nel verbale, potrebbe essere richiesto dal presunto trasgressore solo in “autotutela”. In particolare, l’annullamento in autotutela dei preavvisi potrà avvenire soltanto nelle sottostanti ipotesi: Evidente errore che ne causa la nullità rilevabile d’ufficio (es. targa corrispondente ad un veicolo di marca e/o modello differente da quello indicato nel preavviso, targa difforme rispetto alla normativa vigente, articolo o comma del codice inesistente eccetera); Errore sul fatto storico (es. scambio di autoveicoli); Fatto sopravvenuto immediatamente dopo la compilazione del preavviso (esempio il conducente nell’immediatezza porta in visione all’accertatore il biglietto caduto in auto), e, comunque, prima della redazione del verbale di accertamento (es. sosta in Zona Traffico Limitato senza esporre debita autorizzazione, poi prontamente portata in visione all’Organo accertatore). In tutti questi casi, il trasgressore (non è obbligatoria l’assistenza tecnica del legale), potrà presentare un’istanza formale, nella quale potrà chiedere all’Organo Accertatore l’annullamento in autotutela del preavviso. In altri termini, il Comando dei Vigili Urbani potrà annullare il preavviso allorquando quest’ultimo appuri la sussistenza di uno degli errori o dei vizi sopra elencati.

Nell’ipotesi in cui non sussistono i presupposti per richiedere l’annullamento in autotutela, il trasgressore dovrà attendere la notifica del «verbale di accertamento», dopodiché egli potrà decidere di impugnarlo, alternativamente, o avanti al Prefetto o innanzi al Giudice di Pace competente. Alternativamente significa che il trasgressore ove decida di proporre il ricorso giurisdizionale avanti al Giudice di Pace non potrà impugnare il verbale avanti al Prefetto. Il ricorso prefettizio dovrà essere proposto entro sessanta giorni. Il prefato termine inizia a decorrere dalla notifica del «verbale di accertamento» e NON DALLA DATA DI EMISSIONE DEL PREAVVISO DI ACCERTAMENTO (Foglietto Rosa).

Attenzione, se il ricorso al Prefetto non è proposto tempestivamente, il verbale di accertamento diviene titolo esecutivo, con la conseguenza che il veicolo del presunto trasgressore potrebbe essere sottoposto a “fermo amministrativo”.

Il ricorso al Prefetto potrà essere proposto personalmente dal trasgressore/ricorrente, anche in questo caso non è obbligatoria l’assistenza di un legale. I costi che il ricorrente dovrà sostenere sono solo quelli per la raccomandata A. R. ove egli decida di inviare il ricorso prefettizio a mezzo posta.

Il ricorso avanti al Giudice di Pace, invece, è un vero e proprio ricorso giurisdizionale, come tale, lo stesso dovrà essere depositato nella cancelleria del Giudice di Pace competente e il ricorrente dovrà iscrivere la causa a ruolo, pagando il c.d. «contributo unificato» ammontante, di regola, ad € 37,00. Il contributo unificato va acquistato nei tabacchini abilitati ed è simile ad una comune marca da bollo.

Per rispondere, infine, alla domanda sulle potenzialità ed i limiti dei diversi rimedi previsti dal nostro ordinamento onde impugnare il verbale, dovremmo affrontare un moltitudine di aspetti giuridici e non solo che in questo contesto possono essere esaminati solo in modo limitato, superficiale ed approssimativo. La scelta se adottare l’uno o l’altro dei rimedi prospettati, va fatta tenendo conto: dell’infrazione contestata; delle spese amministrative e legali; della necessità di richiedere o meno la sospensione della provvisoria esecutività del verbale (soprattutto con riferimento alla decurtazione dei punti dalla patente), del rischio che la sanzione irrogata potrebbe essere raddoppiata, nell’ipotesi in cui il Prefetto rigetti il ricorso. In tali ipotesi, infatti, il codice della strada statuisce che il Prefetto adotti un’ordinanza motivata con la quale ingiunge al ricorrente il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri indicati dall’articolo 195, comma 2, codice della strada.

Il mio consiglio, pertanto, è quello di impugnare il verbale soltanto ove lo stesso appaia affetto da rilevanti e fondati vizi di nullità e/o di annullabilità.

CHI VOLESSE PORRE DOMANDE ALL’AVV. ALTESE O PROPORRE TEMI ALL’AVVOCATO ALTESE PUO’ SCRIVERCI QUI: altratrapani@gmail.com

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