• Newsletter
  • Note Legali
  • Cookie
  • Privacy

Il blog di Natale Salvo

Un AltraTrapani è possibile

  • Home
  • Editore
  • Politico
  • Webmaster
  • Contatti
  • A Misura d’Uomo
Ti trovi qui: Home / Notizia in Evidenza / Scandalo corruzione a Erice: Catalano condannato o no? Colpevole o no?

Scandalo corruzione a Erice: Catalano condannato o no? Colpevole o no?

25 Settembre 2019 by NataleSalvo.it Lascia un commento

avvocato Francesco Maceri e architetto Angelo Catalano

Ieri sera tardi eravamo andati a nanna con la notizia che aveva “patteggiato” una condanna ad un anno e nove mesi di reclusione per «corruzione ed abuso d’ufficio», secondo quanto titolava TrapaniSi . Il soggetto in argomento è Angelo Catalano, già assessore e uomo di fiducia di Giacomo Tranchida, prima e vice sindaco di Daniela Toscano, dopo.

Stamattina sul presto, ancora sonnecchiosi sorseggiando il caffè mentre scorriamo i titoli dei giornali, malgrado le palpebre pesanti, apprendendiamo:

  • che Angelo Catalano è innocente;
  • che un giudice, il GIP, Caterina Brignone «fu molto severa» (copyright Laura Spanò sul Giornale di Sicilia del 25 settembre), forse troppo, nello scrivere il testo dell’ordinanza di arresto di Angelo Catalano avvenuto il 1 febbraio 2019;
  • che un altro giudice, il GUP, Emanuele Cersosino, avrebbe addirittura «impedito all’imputato di ottenere processo ordinario» (copyright TrapaniSi, su un articolo scritto da Ornella Fulco).

In verità la giudice Brignone, descrisse Angelo Catalano come «soggetto abituato al potere ed a servirsi del proprio ruolo per la realizzazione di interessi privati propri o di terzi, calpestando la legge, non temendo verifiche e controlli, ricorrendo anche all’inganno e mettendo in secondo piano il pubblico interesse». Evidenziò, ancora, per giustificare l’esigenza di trarlo in arresto, la «spregiudicatezza e l’opacità dell’operato del politico» quali «elementi sintomatici della pericolosità sociale di questi».

I lettori saranno basiti o confusi od anche interdetti ? È colpevole, innocente, vittima o capro espiatorio ?

Siamo piombati in pieno 1984 di Orwell

Il titolo di ieri sulla pagina Facebook di Telesud

Il titolo di ieri sulla pagina Facebook di Telesud

Ma si troverà ancora più interdetto il lettore più attento che avrà notato che TeleSud e TP24 hanno sensibilmente cambiato i titoli degli articoli pubblicati, appena che ieri, non 35 anni fa.

Ieri:

  • Telesud annunciava così la notizia: “L’ex vice sindaco di Erice, Angelo Catalano, condannato ad un anno e nove mesi”;
  • Tp24.it aveva fatto eco poco dopo: “Corruzione ad Erice: Catalano condannato: 1 anno e 9 mesi”.

Stamani, in stile “1984” (invito, a chi non lo conosce, a leggere il libro di George Orwell), i titoli sono stati ritoccati da una “manina”:

  • Su TP24.it è sparito il brutto termine “condannato”;
  • Telesud, ha cambiato in “Un anno e nove mesi: applicazione di pena concordata per l’ex vice sindaco di Erice, Angelo Catalano”. Concordato al posto di “condannato“, è solo un termine tecnico, suvvia !

L’unico che insiste, coerente, a scrivere che Angelo Catalano è stato condannato è Rino Giacalone su Alqamah, giornale online alcamese di cui è direttore. “Corruzione e abuso, condannato Catalano”. Così era il titolo di ieri, così è quello di oggi. Coerenza, modus cogendi del buon Vicenzo.

Vecchio post su Facebook di TP24.it

Vecchio post su Facebook di TP24.it

Anche chi scrive i titoli nel Giornale di Sicilia, stamani, si guarda bene dall’usare il termine “condanna” e la forma attiva “il giudice ha condannato”.

Nel “catenaccio” (ossia, il sotto titolo), usano la più morbida forma passiva, seconda la quale a Catalano «è stato inflitto 1 anno e 11 mesi» (di cosa? di sospensione dalle professioni, di soggiorno ?).  Solo nel corpo dell’articolo si legge che si tratta di reclusione (qua la forma è attiva: «il giudice … ha inflitto»).

Il cambio diffuso dei titoli, le contradditorie “letture” di fatti chiari ed ufficiali, ma anche gli stessi quasi “copia ed incolla” tra gli articoli, l’errore epidemico di “un anno e 9 mesi” al posto di “1 anno e 11 mesi” in tutti i giornali e altre frasi identiche o quasi, gettano, purtroppo, ancora discredito sull’informazione locale.  Gli Autori dovrebbero trarne spunti di riflessioni profonde.

Tuttavia, comprendo pure che ci sono anche legittimi bisogni di sopravvivenza in un ambiente “difficile” quale è Trapani, la Città dei Misteri, di Gladio, delle tante Logge, oltre quella a tutti nota: Corso Vittorio Emanuele e via Torrearsa.

“I Fatti per Dummies”: Catalano condannato o no? Colpevole o no?

Insomma, come stanno le cose? Cosa è successo? Proviamo a spiegare andando per punti.

LA SENTENZA. In esito al procedimento penale a carico del signor Angelo Catalano, le parti – il Pubblico Ministero Franco Belvisi e l’imputato diligentemente assistito dal difensore di fiducia Peppe De Luca, avvocato conosciuto e stimato in città per capacità professionali – hanno concordato la “Applicazione della pena su richiesta”. La pena richiesta e ratificata, ha precisato ieri il neo avvocato di fiducia Moceri, è stata di un anno e undici mesi di reclusione (non un anno e nove mesi, come riportato inizialmente dai giornali).

Da nessuna parte di accenna alla “sospensione condizionale” della pena; probabilmente non è stata richiesta e concordata.

Si tratta di un “procedimento speciale” previsto dall’articolo 444 del Codice di procedura penale per accelerare le sentenze e smaltire il lavoro giudiziario. Va però aggiunto che il successivo articolo 445, comma 1 bis, precisa che «la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna».

IL GIUDICE HA OPERATO CORRETTAMENTE. Il giudice s’è ritrovato nella sua pratica tutte le carte del procedimento, l’ordinanza di rinvio a giudizio predisposta dal Pubblico Ministero a seguito delle indagini e degli accertamenti delle Forze dell’Ordine, le memorie difensive presentate dall’imputato e l’accordo sottoscritto dalle parti.

Il giudice:

  • sulla base degli atti in suo possesso, poteva ritenere che la prova del fatto di cui all’imputazione fosse stata carente e quindi «riconoscere che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato» e quindi pronunciare una «sentenza di proscioglimento» (articolo 129 del Codice di procedura penale);
  • poteva ritenere non congrua la pena proposta, rigettare l’istanza delle parti (Accusa e Difesa) e avviare il procedimento ordinario;
  • «se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l’applicazione» (articolo 444, comma 2, del Codice di procedura penale).

Il giudice Emanuele Cersosino, si è convinto della bontà dell’ultima ipotesi! Oltre che legittima, perché prevista dalle norme, una scelta anche sostenuta dall’orientamento senz’altro predominante della Cassazione: non si può, di norma, revocare l’accordo di patteggiamento.

ALLORA CATALANO E’ COLPEVOLE? Non si può automaticamente sostenerlo. In teoria, Catalano potrebbe essere anche innocente, come si auto proclama. Semplicemente aveva ritenuto, sentito l’avvocato Peppe De Luca, che gli conveniva prendersi una condanna mite (al limite pure da innocente):

  • per guadagnare un importante sconto di pena;
  • per bloccare l’eventuale costituzione di parte civile del Comune di Erice per i danni all’immagine ipoteticamente arrecati all’Ente (ripeto nel caso di Erice perché a Trapani ciò accade di rado, almeno recentemente);
  • per evitare un lungo e costoso processo;
  • per ridurre una lunga e costante esposizione mediatica lungo tutta la durata del processo;
  • per ottenere la non menzione nel “casellario giudiziario”;
  • per ottenere l’estinzione del reato trascorsi 5 anni;
  • per bloccare eventuali pene accessorie.

Comunque, di personali punti di vista trattasi.

Ma neanche è però certamente innocente. Se tale caso fosse stato eclatante, il giudice Cersosino avrebbe respinto la richiesta di “patteggiamento” e dichiarato la «sentenza di proscioglimento». Insomma, Catalano è solo macchiato, imbrattato, od anche prendendo in prestito il termine “MASCARIATO“, tanto usato ed abusato da Mastro Lindo.

E IL RICORSO PER CASSAZIONE? Angelo Catalano ha deciso (o gli è stato suggerito; ma sempre lui ha deciso) di cambiare tattica difensiva. il vecchio legale (vecchio per dire il precedente) col quale non era più in sintonia. Il nuovo legale, il marsalese Francesco Moceri, ha proposto una nuova strada giudiziaria. Tentare di fare il processo ordinario.

Coi maggiori rischi che ne seguono, quelli che si volevano evitare col “patteggiamento”. Ma anche con ipotetici vantaggi:

  • assoluzione,
  • dilatare i tempi per giungere alla prescrizione del reato,
  • ipotetiche concessioni di amnistie o indulti, da parte del Parlamento,
  • depenalizzazioni dei fatti contestati o altri eventi favorevoli deliberandi dal Parlamento.

Insomma sperare o vivere alla giornata.

Una strada impervia: la Cassazione, in passato, ha previsto la revoca del patteggiamento in rari casi. L’imputato può, infatti, «proporre ricorso per Cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato […]» (articolo 448 del Codice di procedura penale, comma 2 bis).

E’ la strada che vuole percorrere l’avvocato Moceri: la tesi è che il consenso dell’imputato alla condanna patteggiata non sia stato “libero”, ma viziato dal «grande sconforto familiare e stress psicologico conseguente al lungo periodo di custodia cautelare sofferto per la durata di quasi 6 mesi» (in verità poco più di 5, ma poco cambia).

In ogni caso troppi, a mio parere. Ho avuto il coraggio di scriverlo, unico in città, il 26 giugno 2019, in “Angelo Catalano ancora agli arresti: affronti il processo da uomo libero”

«La giurisprudenza di legittimità che ammette la possibilità in tema di patteggiamento di revocare il consenso prestato […] condiziona tale possibilità ad una “sopravvenienza” oggettiva, non preventivabile, quale ad esempio una legge più favorevole (cfr. Sez. 4, n. 15231 del 08/04/2015), che alteri la precedente valutazione di convenienza sulla base della quale la parte si sia determinata a chiedere o ad acconsentire all’accordo (Sez. 4, n. 11209 del 23/02/2012), non certo a valutazioni del tutto soggettive ed unilaterali». Questa la tesi, invece, e lo spazio giuridico entro il quale si muove oggi la Cassazione, come definito dalla Sentenza Corte Cassazione, n. 4401, depositata 30 gennaio 2018, secondo quanto spiega l’avvocato Anna Larussa sul sito AltaLex.

Articoli Correlati

  • corruzione
    L'Anac si preoccupa della corruzione nelle Partecipate

    E sono arrivate, quindi, anche le “Linee Guida per la prevenzione della corruzione nelle Società…

  • corruzione
    A Trapani l'Anti corruzione sono solo scartoffie?

    Sono diversi gli Enti “controllati”, in tutto o in parte, dal Comune di Trapani. Per…

  • Indice trasparenza Europa 2016
    Siamo terra di corruzione e senza “cani da guardia”

    Di corruzione, truffe e falsi, in Sicilia, e a Trapani in particolare, se ne parla…

Archiviato in:Notizia in Evidenza, Politica Locale Contrassegnato con: Giustiziza

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi articoli pubblicati

Evento_Cub_Trapani_111021

Sicilia: 0,12% docenti positivi al Sars

locandina TrapanIncontra

Dietro le quinte di TrapanIncontra : domande & risposte

Roberto Barraco al Forum

Rosalia D’Alì contraria all’accesso universale alla cultura

film-cinema

3.000 euro e il Comune noleggia il film Trapani in Lockdown

Vuoi che realizzi il tuo sito Web?

Banner Goal Web

Informazioni Utili

sport

Far fare ai figli sport a Trapani? Ecco le soluzioni!

URP

Ufficio Relazioni con il Pubblico

Altri articoli sulle Risorse

Iscriviti alla nostra NewsLetter

Vuoi tenerti aggiornato su nuovi articoli ed eventi? Niente SPAM, solo un invio SETTIMANALE.

[VIDEO] Intervista a Luigi FASONI

YouTube Luigi Fasoni

Territorio

coronavirus

Ad Erice e Mazara, a marzo, i morti cresciuti del 45%. E’ Coronavirus ?

disinfettare-mani

Disinfettare strade e Coronavirus : è come lavarsi le mani ogni mese !

Altri articoli sul Territorio

Copyright © 2022 · Metro Pro Theme on Genesis Framework · WordPress · Accedi

Utilizziamo i cookie sul nostro sito web per offrirvi una migliore e più sicura esperienza. Cliccando su "Accetta", acconsentite all'utilizzo di TUTTI i cookie. Tuttavia, è possibile visitare le "Impostazioni dei cookie" per fornire un consenso controllato.
Impostazioni CookieACCETTO
Privacy & Cookies Policy

Panoramica sulla privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza durante la navigazione nel sito Web. Di questi cookie, quelli classificati come necessari vengono memorizzati nel browser in quanto sono essenziali per il funzionamento delle funzionalità di base del sito Web. Hai invece la possibilità di disattivare i cookie non necessari. La disattivazione di alcuni di questi cookie può influire sulla tua esperienza di navigazione.
CookieTipoDurataDescrizione
aIfVUNxPle01 day
cookielawinfo-checkbox-necessary011 monthsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessario".
cookielawinfo-checkbox-non-necessary011 monthsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Non necessario".
eEtDkAsFf-Km01 day
frontend1
fRvgMocJwKkqlZ01 day
GPS030 minutesQuesto cookie è impostato da Youtube e registra un ID univoco per il tracciamento degli utenti in base alla loro posizione geografica
IDE12 yearsUtilizzato da Google DoubleClick e memorizza informazioni su come l'utente utilizza il sito web e qualsiasi altra pubblicità prima di visitare il sito web. Questo viene utilizzato per presentare agli utenti gli annunci che sono rilevanti per loro in base al profilo dell'utente.
ig_putma1
ji-MtYxAEKsI01 day
lg_fpeADK01 day
sc_anonymous_id09 years
test_cookie011 months
UCcKWdpe01 day
viewed_cookie_policy011 monthsIl cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent ed è utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
VISITOR_INFO1_LIVE15 monthsQuesto cookie è impostato da Youtube. Utilizzato per tracciare le informazioni dei video di YouTube incorporati in un sito web.
VjALYH01 day
XukacsrYRM01 day
YSC1Questi cookie sono impostati da Youtube e vengono utilizzati per tracciare le visualizzazioni dei video incorporati.
ZzyYGMSqrbAkKv01 day
_ga02 yearsQuesto cookie è installato da Google Analytics. Il cookie viene utilizzato per memorizzare informazioni su come i visitatori utilizzano un sito web e aiuta a creare un rapporto analitico su come il sito web si sta comportando. I dati raccolti comprendono il numero di visitatori, la fonte da cui provengono e le pagine visualizzate in forma anonima.
_gat01 minuteQuesti cookie vengono installati da Google Universal Analytics per limitare la velocità di richiesta e limitare la raccolta di dati su siti ad alto traffico.
_gat_gtag_UA_2678277_501 minuteGoogle utilizza questo cookie per distinguere gli utenti.
_gat_UA-23705000-1601 minute
_gid01 dayQuesto cookie è installato da Google Analytics. Il cookie viene utilizzato per memorizzare informazioni su come i visitatori utilizzano un sito web e aiuta a creare un rapporto analitico su come il sito web si sta comportando. I dati raccolti comprendono il numero di visitatori, la fonte da cui provengono e le pagine visualizzate in forma anonima.
_initial_referrer0
Panoramica sulla privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza durante la navigazione nel sito Web. Di questi cookie, quelli classificati come necessari vengono memorizzati nel browser in quanto sono essenziali per il funzionamento delle funzionalità di base del sito Web. Hai invece la possibilità di disattivare i cookie non necessari. La disattivazione di alcuni di questi cookie può influire sulla tua esperienza di navigazione.

CookieTipoDurataDescrizione
aIfVUNxPle01 day
cookielawinfo-checkbox-necessary011 monthsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessario".
cookielawinfo-checkbox-non-necessary011 monthsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Non necessario".
eEtDkAsFf-Km01 day
frontend1
fRvgMocJwKkqlZ01 day
GPS030 minutesQuesto cookie è impostato da Youtube e registra un ID univoco per il tracciamento degli utenti in base alla loro posizione geografica
IDE12 yearsUtilizzato da Google DoubleClick e memorizza informazioni su come l'utente utilizza il sito web e qualsiasi altra pubblicità prima di visitare il sito web. Questo viene utilizzato per presentare agli utenti gli annunci che sono rilevanti per loro in base al profilo dell'utente.
ig_putma1
ji-MtYxAEKsI01 day
lg_fpeADK01 day
sc_anonymous_id09 years
test_cookie011 months
UCcKWdpe01 day
viewed_cookie_policy011 monthsIl cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent ed è utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
VISITOR_INFO1_LIVE15 monthsQuesto cookie è impostato da Youtube. Utilizzato per tracciare le informazioni dei video di YouTube incorporati in un sito web.
VjALYH01 day
XukacsrYRM01 day
YSC1Questi cookie sono impostati da Youtube e vengono utilizzati per tracciare le visualizzazioni dei video incorporati.
ZzyYGMSqrbAkKv01 day
_ga02 yearsQuesto cookie è installato da Google Analytics. Il cookie viene utilizzato per memorizzare informazioni su come i visitatori utilizzano un sito web e aiuta a creare un rapporto analitico su come il sito web si sta comportando. I dati raccolti comprendono il numero di visitatori, la fonte da cui provengono e le pagine visualizzate in forma anonima.
_gat01 minuteQuesti cookie vengono installati da Google Universal Analytics per limitare la velocità di richiesta e limitare la raccolta di dati su siti ad alto traffico.
_gat_gtag_UA_2678277_501 minuteGoogle utilizza questo cookie per distinguere gli utenti.
_gat_UA-23705000-1601 minute
_gid01 dayQuesto cookie è installato da Google Analytics. Il cookie viene utilizzato per memorizzare informazioni su come i visitatori utilizzano un sito web e aiuta a creare un rapporto analitico su come il sito web si sta comportando. I dati raccolti comprendono il numero di visitatori, la fonte da cui provengono e le pagine visualizzate in forma anonima.
_initial_referrer0

Necessary
Sempre abilitato

I cookie necessari sono assolutamente indispensabili per il corretto funzionamento del sito web. In questa categoria sono inclusi solo i cookie che garantiscono le funzionalità di base e le caratteristiche di sicurezza del sito web. Questi cookie non memorizzano alcuna informazione personale.

Non Necessary

Tutti i cookie che possono non essere particolarmente necessari per il funzionamento del sito web e che vengono utilizzati specificamente per raccogliere i dati personali degli utenti tramite analisi, annunci, altri contenuti incorporati sono definiti come cookie non necessari. È obbligatorio ottenere il consenso dell’utente prima di eseguire questi cookie sul vostro sito web.

Analytics
Advertisement
Performance
Uncategorized
Save & Accept