Come non pagare il canone TV
L’utenza elettrica fa presumere la detenzione di un apparecchio televisivo ricevente il segnale digitale terrestre o satellitare. Nasce quindi l’obbligo di pagare il canone TV.
Per superare la presunzione di detenzione di apparecchi televisivi, ovvero per i contribuenti che vogliono disdire l’abbonamento, è necessario presentare la dichiarazione di non detenzione.
L’esenzione per non detenzione dell’apparecchio TV
Tale dichiarazione ha validità annuale.
La dichiarazione di non detenzione (Quadro A), per avere effetto per un’intera annualità, deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
La dichiarazione presentata, invece, dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell’anno di riferimento ha effetto per il canone dovuto solo per il successivo semestre luglio/dicembre.
La corretta presentazione della dichiarazione interrompe l’addebito del canone dalla prima rata utile successiva alla ricezione della stessa. Resta fermo, naturalmente, il diritto del contribuente a chiedere il rimborso dell’importo eventualmente versato in eccesso.
Di seguito è possibile scaricare il “Modello” da inviare tramite plico raccomandato senza busta al seguente indirizzo: AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO DI TORINO 1, S.A.T. – SPORTELLO ABBONAMENTI TV – CASELLA POSTALE 22 – 10121 TORINO
L’Agenzia delle Entrate, comunque, preferisce che il contribuente provveda alla comunicazione per via telematica a questo link (previa registrazione sul relativo sito web).
L’esenzione per gli anziani con reddito minimo
Ai sensi dell’articolo 1, comma 132, della Legge n. 244 del 2007, inoltre, hanno diritto all’esenzione dal pagamento del canone TV, i soggetti ultrasettantacinquenni «il cui reddito proprio e del coniuge posseduto nell’anno d’imposta antecedente quello per il quale viene richiesta l’esenzione/rimborso non sia complessivamente superiore a 6.713,98 euro».
Il reddito lordo si intende incluso di «interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti». Sono invece escluse dal conteggio «le pensioni erogate ad invalidi civili, il reddito della casa di abitazione principale».
Il relativo “Modello” è scaricabile da questo link.
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Fonte dell’informazione e approfondimenti: Sito web dell’Agenzia delle Entrate