BOLLETTE ACQUA, IL COMUNE REPLICA

Pino Alcamo

Pino Alcamo

TRAPANI – Primo riscontro, seppur non positivo, alla nostra “battaglia” contro le bollette per la fornitura idrica che sarebbero, secondo noi, illegittimamente inviate agli Utenti da parte del Comune di Trapani. Con nota n. 54 del 14 febbraio, infatti, ci ha dato riscontro il Difensore Civico. Tuttavia noi non ci siamo dati per vinti ed abbiamo replicato al Difensore Civico nonché ci siamo rivolti alle associazioni dei consumatori inviando loro tutto il materiale in nostro possesso. Anche un consigliere comunale starebbe seguendo, da vicino, la vicenda.

Nella propria nota di risposta l’ex-giudice Alcamo si è limitato a contestare la sentenza del Giudice di Pace di Castellammare del Golfo (che asserisce che «la previsione di un consumo minimo a forfait nel contratto di somministrazione idrica è illegittima») indicando nella sentenza n. 19531 del 29 settembre 2004 della Corte di cassazione che affermerebbe che ove il regolamento comunale «prevede l’obbligo di ogni utenza di garantire un consumo minimo», ciò sarebbe legittimo.

Il Difensore Civico, inoltre, afferma che «l’Ufficio [acquedotto, NdR] sta verificando la efficienza di circa seimila contatori, mentre ne ha sostituiti circa 9.500 su un ammontare complessivo di 15.500 utenze», che «sono stati appaltati altri 8.000 contatori che verranno installati contestualmente all’esito della verifica», il cui «ritardo è dovuto alla difficcoltà di individuazione delle utenze, specie nelle Contrade», ma che, comunque «entro l’anno in corso si arriverà a regime, con la eliminazione della previsione del consumo forfettario».

Infine, il punto più importante: il dirigente dell’ufficio acquedotto, ing. Antonino Candela, avrebbe assicurato che il conguaglio tra l’eccedenza “virtuale” che viene fatturato in atto dal Comune ed il consumo effettivo «verrà determinata calcolando il consumo medio dell’Utenza, sulla scorta delle vecchie fatture e di quelle emesse a regime, vale a dire dopo la computerizzazione a consumo effettivo, e sulla base di tale parametro si procederà al conguaglio».

Noi non ci troviamo assolutamente d’accordo con tale previsione ed abbiamo replicato, per iscritto, al Difensore Civico. Nella nostra nuova missiva affermiamo che il Regolamento comunale per il Servizio Idrico Integrato, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.10 del 29 gennaio 2007 (rilevabile dal sito internet ufficiale del Comune) all’art. 40 come appresso esattamente specifica che: «l’A.C. potrà emettere "fatture d’acconto" tra una lettura effettiva e l’altra sulla base dei consumi storici dell’utente. Per i nuovi contratti di fornitura i consumi saranno calcolati in base ai consumi medi della tipologia contrattuale d’appartenenza.

Con la prima fattura emessa a seguito di lettura effettiva del contatore, sarà effettuato un primo conguaglio ricalcolando i consumi dalla precedente lettura effettiva. Quale ulteriore garanzia per l’utente della corretta applicazione delle fasce di consumo annue o di eventuali variazioni tariffarie intervenute, l’A.C. effettuerà il conguaglio definitivo con la fatturazione, a seguito di lettura effettiva, successiva o pari al 31 dicembre di ciascun anno».

Quanto affermato dal Difensore Civico, ed attribuibile a dichiarazione dell’ing. Candela, è quindi illegittimo, a norma di Regolamento in atto vigente: è l’eventuale acconto che può essere calcolato sulla «sulla base dei consumi storici dell’utente» ovvero «in base ai consumi medi della tipologia contrattuale d’appartenenza», non certo il conguaglio che invece deve essere calcolato «dalla precedente lettura effettiva».

Al Difensore Civico abbiamo, infine, ribadito che il Giudice di Pace prof. Francesco Ditta nella propria pronuncia ha fatto riferimento alla sentenza di Cassazione – Sezione Unite (!) – n. 38 del 5 febbraio 1999.

Potrebbero interessarti anche...