IL CONSIGLIO SCIOLTO ENTRO 60 GIORNI

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Giovanna Millocca

ERICE – Oramai, salvo “appigli” legali in atto non individuati (perché non ci sono …), il dato è tratto. Il Consiglio comunale, per un errore gravissimo di valutazione ed a seguito di un parere rivelatosi errato del Segretario Comunale, per aver non aver approvato il bilancio di “previsione” sarà sciolto. E’ solo questione di tempo. 60 giorni, al massimo.

Il Consiglio di giustizia amministrativa, con decisione n. 196 del 19 aprile 2002, ha stabilito, infatti, "il potere presidenziale di scioglimento del consiglio comunale può essere legittimamente esercitato entro l’arco temporale di 60 giorni”.

I passaggi sono tutti scadenzati. E c’è il precedente (recente) del Consiglio comunale di Racalmuto, sciolto il 21 novembre 2006, per lo stesso motivo, ovvero per la mancata “approvazione del bilancio di previsione”. In proposito parla chiaro l’art. 109/bis della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni che prevede “l’applicazione della sanzione dello scioglimento, previa sospensione”.

A Racalmuto, nel 2006 (in rete il Decreto di scioglimento, con tutte le premesse), i tempi dello scioglimento, tuttavia, furono lunghissimi.

Dopo la nomina (30 agosto) del Commissario ad acta, questi approvò lo strumento finanziario e relazionò alla Regione il 15 settembre. Solo, con decreto dell’assessore regionale agli enti locali, il “10 ottobre 2006, nelle more della definizione della procedura di applicazione della sanzione dello scioglimento ai sensi della norma predetta, è stato sospeso il consiglio comunale di Racalmuto, nominando nel contempo un commissario per la provvisoria gestione dell’ente, con i poteri del consiglio comunale”.

Erano trascorsi – per la sospensione del Consiglio – ben 25 giorni dalla data di approvazione del Bilancio.

Solo il successivo 21 novembre 2006 il Presidente della Regione, all’epoca Totò Cuffaro, firmò il Decreto di scioglimento e nomina del Commissario, che poi fu pubblicato – e divenne operativo – solo il successivo 22 dicembre 2006 sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 58.

In proposito, rispettando l’art. 3 della L.R. 57/84 (“Il decreto del Presidente della Regione che pronuncia lo scioglimento è emesso su proposta dell’Assessore regionale per gli enti locali, previo parere del Consiglio di giustizia amministrativa. Ove il parere non sia reso entro sessanta giorni dalla richiesta, se ne prescinde”).

Tutto ciò premesso, resta da capire oramai solo se e quando si voterebbe per il nuovo Consiglio. Secondo il pensiero prevalente ciò avverrebbe, solo fra tre anni, colla naturale scadenza del mandato del sindaco. Un’altra corrente di pensiero riterrebbe che, invece, si potrebbe votare – per il solo Consiglio – la prossima primavera.

Se fosse la prima la strada corretta, Tranchida potrebbe “festeggiare”, meglio d’un un “super enalotto”: governerebbe tre anni, senza opposizione, e col “controllo” di un semplice Commissario (figura tecnica e non politica). Una “pacchia”!!!

Noi, tuttavia, restiamo ligii alla legge (art. 4 L.R. 57/84) e riteniamo che la prassi corretta sia la seconda. La legge e la logica (un Commissario non può sostituire i rappresentante del Popolo così a lungo) dicono: “Si provvede all’elezione del nuovo consiglio abbinando la consultazione al primo turno utile di elezioni amministrative. Nel caso in cui non sia possibile rinnovare il consiglio al turno elettorale ordinario di cui all’art. 169, viene indetto un turno straordinario che si tiene in una domenica compresa tra il 15 settembre ed il 5 dicembre”.

E’ il prossimo turno ordinario è certamente nel maggio 2010 quando si voterà per il rinnovo dei Comuni, tra gli altri, di Gibellina e Pantelleria.

In due parole, si voterà regolarmente in primavera o, al massimo, eccezionalmente (e perché?) in autunno (turno straordinario). Naturalmente il Consiglio eletto resterebbe in carica solo sino alla naturale scadenza del sindaco, ovvero per 2 anni e mezzo o tre.

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