MILLOCCA: SOSPENSIONE ILLEGITTIMA!

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Giovanna Millocca

ERICE – Lo scioglimento del Consiglio comunale di Erice è frettoloso ed illegittimo. A sostenerlo, con un atto “extragiudiziale” che ha presentato all’Assessorato regionale agli Enti locali, è il presidente del Consiglio avv. Giovanna Millocca. Al di la di alcune questioni “formali” la Millocca respinge l’accusa di “inerzia” del Consiglio e difende la lettura della norma che parla di dare “privilegio alla possibile sopravvivenza” del Consiglio, quale organo elettivo.

Assolutamente non c’è l’inerzia, situazione necessaria all’attivazione dei poteri sostitutivi da parte della Regione e del Commissario.

Infatti “solo dalla data del 30 luglio 2009 la proposta di deliberazione consiliare n. 23/09 è risultata completa in ogni sua parte avendo acquisito solo a quella data tutti i pareri previsti”.

Ed il Consiglio aveva fatto il proprio dovere, per la Millocca, quando “In sessione ordinaria il Consiglio comunale e alle date del 4, 6 e 10 agosto 2009 approvava tutti gli atti propedeutici utili all’esame della proposta di bilancio”.

E’ vero che, per alcuni motivi anche tecnici, il Consiglio aveva, poi, bocciato la notte dell’11 agosto lo strumento finanziario ma – in proposito – il Presidente del Consiglio “ritiene opportuno anche evidenziare la circostanza che lo stesso Segretario Generale del Comune di Erice dott. SCALISI, nel corso di una riunione a seguito di sospensione della seduta consiliare dell’11.08.2009, ha escluso che la mancata approvazione del bilancio da parte del Consiglio comportasse la applicazione della sanzione della sospensione e del successivo scioglimento”.

Insomma ci sarebbe stata un’imboscata, non si sa bene quanto “colposa” o quanto “dolosa”. E non sa bene chi teneva le fila del “tranello”.

In ogni caso il Presidente, nella diffida trasmessa alla Regione, assicura che, formalmente, il Commissario ha agito senza averne i poteri. Si “rileva subito che a quella data (6 agosto 2009, quando il Commissario diffida il Comune ad approvare il Bilancio, NdR) non era pervenuta alcuna nomina dello stesso, ne’ tanto meno e di conseguenza il suo insediamento per l’espletamento del suo incarico commissariale, per cui sin d’ora si evidenzia l’inefficacia di detta diffida”.

Non c’è dubbio, poi, che “lo scioglimento del Consiglio Comunale sia l’estrema ratio di un procedimento amministrativo che mira a dare impulso all’inerzia della Pubblica Amministrazione locale che nel caso che ci occupa non si ravvisa”.

Casi analoghi si sono verificati in passato senza giungere a “azzerare” – presumibilmente per un periodo lunghissimo di TRE ANNI (si pensi che per lo scioglimento per mafia non si possono tenere elezioni per DUE ANNI) – un Organo di controllo e stimolo legittimamente rappresentativo della volontà popolare.

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