Ogni Gruppo Politico in ogni Commissione consiliare

In che modo devono essere rappresentati i Gruppi Consiliari all’interno delle Commissioni Consiliari?

“Italia Oggi”, l’affidabile quotidiano economico edito da “Class Editori”, qualche giorno fa ha dedicato un interessante articolo in risposta al quesito.

Le Commissioni, spiega intanto il Ministero dell’Interno, con parere 3 aprile 2014, «non sono organi necessari dell’Ente Locale, cioè non sono componenti indispensabili della sua Struttura organizzative, bensì organi strumentali dei Consigli ed, in quanto tali, costituiscono componenti interne dell’organo assembleare, prive di una competenza autonoma e distinta da quella ad esso attribuita».

Il quotidiano “Italia Oggi” quindi, nei fatti, per rispondere al quesito iniziale, riporta il contenuto della Risoluzione 24 agosto 2011 Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.

Il Ministero, in prima battuta spiega come «in base a quanto disposto dall’articolo 38, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000, le Commissioni Consiliari, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall’apposito Regolamento comunale con l’inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Ciò significa che le forze politiche presenti in Consiglio devono essere il più possibile rispecchiate anche nelle Commissioni, in modo che in ciascuna di esse ne sia riprodotto il peso numerico e di voto».

In definitiva, il Ministero dell’Interno sostiene come «ne deriva che [anche i] gruppi unipersonali …, dovrebbero essere ammessi nella compagine dei componenti [di tutte] le Commissioni, con peso proporzionale alla propria consistenza».

«L’applicazione del criterio proporzionale per la composizione delle stesse – spiega il T.A.R. Lazio, sentenza 24 luglio 2004, n. 649 – è finalizzata ad assicurare l’apporto delle idee e della volontà della minoranza consiliare in applicazione del principio del governo democratico degli Enti Locali».

«Secondo un orientamento giurisprudenziale la composizione delle commissioni deve rispecchiare il più possibile la ripartizione interna al consiglio, rendendo obbligatoria, in commissione, la presenza di tutti i gruppi consiliari, anche di quelli composti da un unico soggetto», ricorda la Regione Friuli Venezia Giulia, riferendosi, fra l’altro, alla sentenza TAR Lombardia, Milano, sentenza n. 567/1996.

Quanto sopra non lascia dubbi ad interpretazioni.

La domanda, allora, nasce spontanea. Nei nostri Comuni, tali linee di indirizzo sono seguite?

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