IL BUSINESS DEL CARO ESTINTO

ImageERICE – La morte di un animale d’affezzione, cane o gatto che sia, comporta per il «padrone», oltre al dispiacere, il disappunto per trovarsi in una situazione a lui sconosciuta in merito allo «smaltimento» di quella che, da questo momento, diventa, legalmente, una «carcassa animale». Nel video da noi pubblicato su YouTube raccogliamo la testimonianza di uno di questi casi. Con questo articolo desideriamo fare il «punto» legale sulla situazione. Anticipiamo che al termine della lettura di leggi e regolamenti vari, secondo noi, l’unica soluzione è che il comune realizzi lui un «cimitero per gli animali» o «autorizzi» e pubblicizzi uno «privato».

L’art. 8 («Obblighi dei proprietari e dei detentori di cani iscritti all’anagrafe») della Legge della Regione Sicilia n. 15 del 3 luglio 2000Istituzione dell’anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo») stabilisce che «I proprietari o i detentori di cani iscritti all’anagrafe devono segnalare all’area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio … la morte dell’animale». Il comma 3 specifica, ulteriormente, che «La denuncia di morte dell’animale iscritto all’anagrafe, effettuata dal proprietario o dal detentore ai fini della cancellazione dall’anagrafe, deve essere corredata di apposita certificazione rilasciata da un medico veterinario».

Si pone tuttavia il problema del seppllimento dell’animale.

L’art. 23 della stessa legge prevede la possibilità che «I comuni, singoli o associati, possono realizzare cimiteri per il seppellimento di animali d’affezione, ossia cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, altri animali domestici di piccola dimensione e cavalli, a condizione che un apposito certificato rilasciato da un medico veterinario escluda il decesso per malattie trasmissibili all’uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria».

Ma ove – ed è il caso di Trapani, Erice ecc, ovvero il nostro territorio – ciò non sia previsto, ove cioè non esiste un «Cimitero comunale degli animali», che si fa?

Secondo il Decreto Legislativo 14 dicembre 1992, N. 508 – comma 3 – è «l’Autorità sanitaria locale a decidere se .. siano eliminati, mediante incenerimento o mediante sotterramento».

L’incenerimento è da escludere poichè nel trapanese non esiste adeguto inceneritore per le «carcasse animali».

Il comma 4 specifica che «Qualora si ricorra al sotterramento … questi devono essere sotterrati in un terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all’ambiente ed a una profondità sufficiente ad impedire a carnivori di accedervi; prima del sotterramento, detti materiali devono essere cosparsi, se necessario, con un opportuno disinfettante stabilito dal servizio veterinario dell’unità sanitaria locale di competenza».

Fermo restando, comunque, – art. 8 – che «la raccolta ed il trasporto sono effettuati nell’osservanza degli obblighi di documentazione del trasporto e di tenuta dei registri di carico e scarico vigenti» (a pena, vedi art. 18, «la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5 milioni a lire 30 milioni»).

Quanto sopra – individuazione dei terreni, trasporto ecc – è soggetto, «in teoria», al controllo dell’ASL.

In assenza di «controlli», «direttive», «aree private comunemente dedicate al seppellimento», «cimiteri comunali» quello che consegue – a parte il frequente, vietato e «sanzionato» (?) «getto» dell’animale dentro i cassonetti dei rifiuti urbani – è l’affidamento della carcassa ad «amici» che, in nero, risolvono «il problema».

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