Due Appe sono più megghio di una ?

Parcheggi a pagamento: Due app a confronto

C’è chi è convinto che MELIUS ABUNDARE QUAM DEFICERE e pertanto installa entrambe le applicazioni sul proprio telefono smart e si cimenta a fare i calcoli, di volta in volta, per decidere, a seconda della durata presunta della sosta, quale app pratica tariffe più economiche e conviene utilizzare.

Un giornale satirico online [vedi post di Memesuddu, NdR], ma non un giornale trapanese di quelli “seri”, ha suggerito, in proposito, un apposito “algoritmo”.

C’è, invece, chi si domanda perché due applicazioni, con diverse tariffe/condizioni a carico del cittadino-automobilista: L’A.T.M. spa non poteva sceglierne solo una e magari “strappare” condizioni migliori ?

L’illogicità è manifesta dal momento che il costo di una è maggiore dell’altra. Infatti, delle due applicazioni individuate dall’A.T.M. Spa per assicurare il servizio di pagamento con lo strumento della “carta di credito”, DropTicket costa il 7% fisso di commissione [ma, spiego inParcheggi a pagamento: DropTicket è gratis, ma nessuno lo dice !”, almeno fino al 31 dicembre la commissione è azzerata, NdR] mentre EasyPark costa dal 15% al 58% – sulle soste “brevi” – in aggiunta alla tariffa oraria della sosta (a seconda del luogo e della durata della sosta).

Da che mondo e mondo, le “gare di appalto” si svolgono per individuare un “contraente”, mai due. Addirittura, mi spiegano persone competenti, che «quando nelle aste al ribasso due o più concorrenti presenti all’asta facciano la stessa offerta » si procede a richiedere ad entrambe un offerta migliorativa suppletiva, sempre al ribasso. Viceversa, se i partecipanti « non vogliano migliorare l’offerta, la sorte decide chi debba essere l’aggiudicatario » [1].

Alla fine, quindi, un aggiudicatario e giammai due aggiudicatari.

D’altro canto, l’A.T.M. Spa replica: « l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 10 giugno 2015 […], in relazione alle modalità di affidamento del servizio di di pagamento della sosta mediante smartphone [ha sostenuto che] la contestuale offerta del servizio da parte di una pluralità di operatori appare più idonea rispetto all’affidamento di un diritto di esclusiva a favore di un solo fornitore » [2].

A questo punto, verrebbe da domandare, perché 2 e non 3, 4 o più app ?

Requisiti di partecipazione impossibili per gli startupper trapanesi

Sergi e FeliceL’avviso pubblico di A.T.M. Spa (tecnicamente “indizione di manifestazione di interesse per indagine di mercato”), all’articolo 8, indicava dei “requisiti di partecipazione” (aver prestato servizi, come quello in oggetto, negli ultimi tre anni in almeno tre comuni con popolazione uguale o superiore a 50.000 abitanti) che, di fatto, hanno impedito alle giovani start-up locali e non, ad ogni qualsiasi azienda siciliana, ma anche a società di successo del settore (MyCicero e Flowbird) di poter concorrere al servizio.

Largo ai giovani o simili slogan valgono solo durante le campagne elettorali, poi scadono come il burro e le mozzarelle.

Infatti, si lamentano su SocialTP i giovani trapanesi Giuseppe Sergi e Antonio Felice [nella foto] di “Interactive Minds” « A volte certi amministratori si spendono in elogi per i giovani, oppure fanno bellissimi discorsi a favore dell’imprenditoria giovanile, si incoraggiano (sempre a parole però) le start up innovative […] e poi? i giovani scappano e con loro anche le idee. Della serie “cercasi giovani con esperienza pluriennale” ».

Le app MyCicero e Whoosh bocciate da A.T.M.

mycicecoIn particolare, l’app MyCicero di Senigallia (AN) è utilizzata da ben 500.000 utenti di svariati comuni (Bari, Catania, Cagliari, Modena, ecc) in Italia, anche nella vicina Marsala, ma, immaginiamo, essendo giovane – è attiva da circa 18 mesi, da marzo 2018 – è stata bocciata per questo motivo [la stessa richiedeva una commissione del 10%, NdR].

L’app “Whoosh!” della Flowbird di Milano, invece, che è utilizzata da 100.000 utenti (più o meno come DropTicket) – a vedere i dati di Google Play – è utilizzata, prevalentemente, a Rennes, Besacon e Lille in Francia.  E’ per questa causale che è stata bocciata o per altro arcano motivo ?

In verità, il parere dell’avvocato Giovanni Pitruzzella dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM), tornando al ragionamento principale, non sembra riferirsi ai casi di “affidamento” del servizio ma dell’introduzione di un più generale « regime di tipo autorizzatorio in tale settore ».

A modesto parere di chi scrive, che non è avvocato e neppure ingegnere sceso dal nord, ma un modesto ragioniere, come il nostro sindaco Giacomino, solo per amore di verità, il procedimento dell’A.T.M. Spa di Trapani, parlando di « individuazione di operatori interessati alla fornitura » non sembra rientrare nella fattispecie indicata dall’avvocato Pitruzzella.

WhooshRagionamenti stucchevoli ? Può darsi, ma, quando si parla di servizi pubblici, corre l’obbligo della chiarezza delle scelte gestionali.

Dulcis in fundo, l’avviso pubblico di A.T.M. spa, giova ricordarlo, al Punto 4 – aveva disposto che « la proposta … non deve prevedere alcun costo di avviamento o di canone annuo a carico di ATM … ». E, fin qua, ci siamo.

Il successivo Punto 5, poi aggiungeva « il ricavo atteso dall’operatore /operatori sarà a carico dell’utente finale » [3].

Dunque chi è l’utente finale se nell’avviso intervengono solo il Committente [ATM] ed il Contraente [DropTicket e EasyPark] ?

Senza dubbio, a mio avviso, è A.T.M. spa e giammai chi utilizza temporaneamente gli stalli di parcheggio e pagando la TARIFFA approvata dagli Organi deliberanti comunali. Illustro in dettaglio la mia opinione in “Parcheggi a pagamento: Lecito far pagare l’uso dell’app agli automobilisti ?“.

Non facciamo che l’A.T.M. SpA, in virtù di qualche sconosciuta alchimia, sia divenuto un Ente Superiore !

Chi vivrà vedrà.


Note:
[1] Questo il principio espresso dal Tar Puglia Lecce, sez. II, con la sentenza n. 2073 del 1° agosto 2014, ai sensi dell’articolo 77 del R.D. n. 827/1924. In questo senso si è espressa anche l’Avcp con i pareri 133/2009 e 102/2012.

[2] Scarica qui la delibera dell’AGCOM del 10 giugno 2015.

[3] Scarica qui la determina ATM – 17 gennaio 2019 – Avviso fornitura app.

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